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COSTITUZIONE /ESISTENZA DEL CONDOMINIO PARCO ENEA E PUBBLICAZIONE FAQ
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Molti condomini mi hanno chiesto delucidazioni circa la costituzione e/o esistenza del nostro condominio. Ai più il
dubbio è sorto in quanto si è diffuso un pensiero al quanto anomalo e distorto, in merito al quale si sosterrebbe ad
es. che l’utilizzo di tabelle non millesimali per il piano di riparto delle spese, piuttosto che la non esistenza di un
regolamento di condominio, fossero presupposti fondamentali per definire costituito o non un condominio.
Dunque, quando un condominio può definirsi costituito?
Il condominio costituisce la figura più rilevante di comunione. L’istituto della comunione si
configura nel momento in cui il diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento appartengano
a più soggetti (art. 1100 c.c.). Il legislatore non ha approntato una vera e propria definizione di
condominio. Tuttavia per costante giurisprudenziale, per dar vita ad un condominio non occorrono
specifiche formalità (atti formali). Esso sorge di diritto con la costituzione su suolo comune, o con
il frazionamento di un edificio, e con l’attribuzione dei piani o porzioni di piano a due o più
soggetti in proprietà esclusiva o quando più proprietà insistono su suolo comune.
Il condominio e quindi anche il nostro (Condominio Parco Enea) dunque esiste, in quanto
esistono tali presupposti di comunione e condivisione di spazi, servizi, diritti reali e non in quanto
costituitosi formalmente. Il condominio dunque si costituisce “ex se” ed “ope iuris” senza che sia
necessaria deliberazione alcuna, nel momento in cui più beni immobili privati insistono su un suolo
comune condividendone spazi e servizi.
Il regime di condominio si istaura per legge quando in una area delimitata esistono più edifici o
porzione di questi che appartengono, in proprietà esclusiva a persone diverse, legati dalla relazione
di accessorietà ad un certo numero di cose, impianti e servizi comuni.
Il condominio trova la sua disciplina negli articoli da 1117 a 1139 del c.c.: si tratta di una
comunione forzosa riguardante i beni di cui all’art 1117 e a tale comunione forzosa ed ai
conseguenti oneri i proprietari dei singoli appartamenti e/o immobili non possono sottrarsi
(art. 1118 c.c.).
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postato da:amministratore
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in data:12/01/2012 00:00:00
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